Associazione Castrum Tabernarum, Castello di Taverne
Statuto
Forma giuridica e denominazione
Art.1:
È costituita l’Associazione denominata “Castrum Tabernarum“, apartitica e aconfessionale, conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
Art. 2:
Essa ha sede a Torricella-Taverne.
Scopo dell’Associazione
Art. 3:
L’Associazione si propone di:
- promuovere la solidarietà e l’amicizia tra i soci;
- favorire la sensibilizzazione generale sul valore storico culturale del castello di Taverne e della zona del Dosso;
- promuovere e/o assecondare studi e ricerche riguardanti la storia delle vestigia;
- collaborare con Enti pubblici e/o altre Associazioni nella ricerca di soluzioni pratiche volte a valorizzare le rovine esistenti e/o permettere una migliore utilizzazione;
- appoggiare, sostenere e promuovere iniziative, siano esse di carattere culturale, educativo e ricreativo, che portino a valorizzare il territorio, sostenendolo con diverse iniziative nella sua forma globale;
- favorire e promuovere tutti quegli aspetti che, attraverso la conoscenza e la cultura, possano contribuire a una migliore comprensione di ciò che ci circonda.
Art. 4:
L’Associazione non ha fine di lucro.
Membri
Art. 5:
Possono diventare membri dell’Associazione (soci) tutte le persone fisiche e giuridiche, di diritto privato o pubblico, che ne condividono gli scopi.
Art. 6:
L’Associazione si compone di:
- soci attivi: coloro che hanno aderito per iscritto all’Associazione;
- soci sostenitori: quelle persone fisiche o giuridiche che la sostengono finanziariamente;
- soci onorari: designati dall’Assemblea per benemerenze speciali.
Art. 7:
L’anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso.
Art. 8:
L’adesione all’Associazione obbliga i soci a rispettare le disposizioni degli statuti, dei regolamenti e delle prescrizioni stabilite.
Art. 9:
I soci hanno la facoltà di dimettersi senza giustificazione per la fine dell’anno sociale. Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto. I dimissionari non hanno diritto al rimborso della tassa sociale versata.
Art. 10:
L’esclusione di un socio potrà essere pronunciata dal Comitato a maggioranza semplice.
Art. 11:
Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea;
2) il Comitato;
3) la Commissione di revisione dei conti.
Organi sociali
Art. 12:
L’Assemblea è l’organo supremo dell’Associazione e si riunisce, di regola, una volta l’anno. Eventuali riunioni straordinarie potranno essere convocate in qualsiasi tempo su decisione di almeno 1/5 dei soci e ogni qualvolta il comitato lo ritenga necessario.
Eventuali proposte dovranno essere inoltrate per iscritto almeno quindici giorni prima della data prevista.
Art. 13:
I compiti dell’Assemblea sono i seguenti:
1) eleggere il Presidente dell’Associazione;
2) approvare e modificare gli statuti;
3) fissare l’ammontare delle tasse sociali annue;
4) nominare i revisori dei conti;
5) approvare il programma di attività presentato annualmente;
6) deliberare sulle proposte dei soci;
7) approvare i conti di esercizio e il rapporto dei revisori dei conti.
Art. 14:
Il Comitato è nominato dall’Assemblea; è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri scelti fra i soci attivi. Tra i membri devono essere presenti il rappresentante del Municipio che dirige il dicastero CULTURA e il direttore della scuola di Taverne.
Art. 15:
I compiti del comitato sono i seguenti:
1) designa, al suo interno, il segretario, il cassiere;
2) cura gli interessi dell’Associazione dirigendone l’attività e garantendo tutte le iniziative che consentano d’attuare, nella misura massima possibile, lo scopo sociale;
3) cura l’esazione dei contributi sociali;
4) elabora le proposte per l’Assemblea;
5) si riunisce a scadenze regolari;
6) designa delle commissioni speciali.
Finanziamento,
Art. 16:
I fondi dell’Associazione provengono dalle tasse sociali, da eventuali donazioni e offerte da legati, da lasciti e da eventuali introiti d’attività varie organizzate dall’Associazione.
Art. 17:
I revisori devono verificare i conti di esercizio e presentare un rapporto scritto con la proposta di accettazione o meno dei conti. Sono nominati per due anni e sono rieleggibili.
Art. 18:
Gli impegni dell’Associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio. I singoli soci non rispondono personalmente e sono esonerati da tutte le responsabilità personali derivanti dagli impegni dell’Associazione. Essi si impegnano unicamente a versare la tassa sociale prevista all’art.13 pto. 3 del presente statuto.
Scioglimento e modifiche statutarie
Art. 19:
Ogni modifica del presente statuto dovrà essere accettata da 2/3 dei soci presenti all’Assemblea annuale.
Art. 20:
L’Associazione può essere sciolta per decisione di almeno 2/3 dei soci presenti. In tal caso l’eventuale patrimonio sociale sarà devoluto a sostegno di attività previste dall’art. 3 del presente statuto.
Disposizione finale
Art. 21:
Il presente statuto è stato, durante l’Assemblea costituente svoltasi in data 6 maggio 2014 presso il ristorante “Motto del Gallo” a Taverne, discusso, approvato e sottoscritto all’unanimità da tutti i partecipanti.
Torricella, Casa Comunale, 24 gennaio 2018